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In Italia, a partire dal 13 dicembre 2014 gli operatori del settore sono obbligati a rispettare le disposizioni generali del Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che aggiorna e semplifica le norme precedenti sull'etichettatura degli alimenti.L’obiettivo del regolamento è quello di assicurare un’informazione chiara e corretta, in modo da non indurre il consumatore in rrore sulle caratteristiche, le proprietà o gli effetti dei prodotti che acquistano.L’operatore è responsabile delle informazioni fornite sull’etichetta.Quando gli alimenti sono preimballati, le informazioni obbligatorie devono comparire sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta.Quando gli alimenti non sono preimballati, le informazioni sugli alimenti devono essere trasmesse all’operatore che riceve tali alimenti affinché quest’ultimo possa fornirle al consumatore finale.Informazioni obbligatorieL’etichetta apposta su un alimento dove contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:
Tutte le indicazioni devono essere stampate in modo chiaro e leggibile; il carattere deve avere una dimensione non inferiore a 1,2 mm mentre nelle confezioni più piccole il carattere non deve essere inferiore a 0.9 mm.Informazioni facoltativeLe informazioni fornite su base volontaria devono soddisfare i seguenti requisiti:
INFORMAZIONI ETICHETTE PRODOTTI ITTICIIl pesce è un alimento che deve essere sempre presente nella nostra dieta, perché possiede importanti proprietà per la nostra salute. Ecco quello che devi sapere quando acquisti del pesce o altri prodotti ittici:
L’etichettatura dei prodotti ittici è stabilita dal Regolamento CE n. 104/2000, entrato in vigore il 1° gennaio 2002. Nel maggio 2013 è stato siglato un accordo tra la Commissione, il Parlamento e il Consiglio europei (accordo che gli Stati membri devono ratificare), che introduce l’obbligo di specificare:
Inoltre gli Stati membri devono pubblicare l'elenco delle denominazioni commerciali autorizzate sul loro territorio.In pescheria l'etichetta può essere riportata sui cartellini espositivi; per il pesce confezionato, la stessa si trova sulla vaschetta di confezionamento. Queste disposizioni non si applicano ai piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente ai consumatori dai pescatori o dai produttori di acquicoltura.Ricorda che...
INFORMAZIONI ETICHETTATURA PRODOTTI CARNEICarne bovinaL’etichettatura delle carni bovine è regolata dal Regolamento CE n. 1760/2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini.Dal macellaio o al supermercato le confezioni di carne bovina devono riportare le seguenti informazioni:
Il numero di identificazione evidenzia il collegamento tra le carni macellate e l'animale o gli animali e la loro provenienza.Se l'animale è nato, allevato e macellato in Italia si potrà avere una sola informazione "origine: Italia".Se l'animale proviene vivo da una nazione extraeuropea, troveremo scritto sull'etichetta "importato vivo nella CE" nel caso venga allevato e macellato all'interno dell'UE.Se un animale è nato, allevato e macellato in un paese terzo l'etichetta deve obbligatoriamente riportare la scritta "macellato in (nome paese) - origine non CEE"La confezione può riportare anche informazioni facoltative
Carne suina, ovina, caprina e volatiliA partire dal 13 dicembre 2014, il Regolamento (UE) 1169/2011 estende l'obbligo dell'origine anche alle carni suine, avicole, ovi-caprine e volatili. Il Regolamento obbliga, quindi, a riportare sulle confezioni l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni, secondo un preciso schema esplicativo pubblicato nel Regolamento di esecuzione n. 1337/2013.INFORMAZIONI ETICHETTATURA UOVACon la denominazione commerciale "uova", non seguita da altra specificazione, devono intendersi esclusivamente le uova di gallina. E' importante conoscere la provenienza delle uova, il tipo di allevamento delle galline.Le norme per l'etichettatura delle uova sono in grado di fornire parecchie informazioni al consumatore.Sul guscioLe uova poste in vendita per uso alimentare dalla grande distribuzione presentano sul guscio alcune sequenze di lettere e numeri. Queste sequenze consentono di tracciare e rintracciare il prodotto permettendo di risalire all'allevamento e al tipo di allevamento, ottemperando così a precise norme comunitarie.Le norme prevedono che i centri di imballaggio siano riconosciuti dalle Aziende sanitarie locali (ASL) e vengano identificati con un codice o numero MIPAAF apposto sulla confezione. Le prime cifre, le più importanti, risultano facilmente comprensibili al consumatore.Facciamo un esempio: come si legge il codice 3 IT 001 RM 036 ?1) Il primo numero indica il tipo di allevamento:
2) Le prime 2 lettere indicano lo stato di produzione: IT= Italia, BE=Belgio, BG=Bulgaria e così via.3) I successivi 3 numeri indicano il comune di ubicazione dell'allevamento secondo il codice ISTAT.4) 2 lettere identificano la provincia in cui esso è ubicato; RM = provincia di Roma.5) Le ultime 3 cifre indicano l’allevamento in cui la gallina ha deposto l'uovo.Facoltativamente si possono trovare sotto l’etichettatura la data di deposizione o quella di scadenza.Sulle confezioniAnche sull'imballaggio deve essere riportato il codice distintivo del produttore, rilasciato dalla ASL competente per territorio. Oltre al codice le confezioni devono riportare:
Categorie di qualitàLe uova sono classificate dai centri d'imballaggio in due categorie di qualità:
È previsto che i centri di imballaggio delle uova possono apporre sugli imballaggi la dicitura "Extra" o "Extra fresche", a condizione che sull'imballaggio stesso venga indicata in maniera visibile:
La dicitura "Extra", per le uova della categoria "A" è utilizzabile fino al 7° giorno dall'imballaggio o al 9° giorno dalla deposizione; trascorso tale periodo le uova non possono più essere considerato "extra fresche", ma soltanto fresche (categoria A).Categorie di peso
Termine minimo di conservazioneLa freschezza delle uova non è esplicitamente indicata, ma si può dedurre dal termine minimo di conservazione: tutte le uova infatti devono essere state deposte al massimo 28 giorni prima della data impressa sulla confezione.Uova vendute sfuseNel caso di uova vendute sfuse o di uova originariamente contenute in un grande imballaggio, dovranno essere indicate in modo chiaro e ben visibile, con apposito cartello, le seguenti informazioni: