Informazioni etichette - Eco Bi Esse





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In Italia, a partire dal 13 dicembre 2014 gli operatori del settore sono obbligati a rispettare le disposizioni generali del Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che aggiorna e semplifica le norme precedenti sull'etichettatura degli alimenti.

L’obiettivo del regolamento è quello di assicurare un’informazione chiara e corretta, in modo da non indurre il consumatore in rrore sulle caratteristiche, le proprietà o gli effetti dei prodotti che acquistano.

L’operatore è responsabile delle informazioni fornite sull’etichetta.

Quando gli alimenti sono preimballati, le informazioni obbligatorie devono comparire sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta.

Quando gli alimenti non sono preimballati, le informazioni sugli alimenti devono essere trasmesse all’operatore che riceve tali alimenti affinché quest’ultimo possa fornirle al consumatore finale.

Informazioni obbligatorie

L’etichetta apposta su un alimento dove contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:

    • la denominazione dell’alimento
    • l’elenco degli ingredienti
    • qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata
    • la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti
    • la quantità netta dell’alimento
    • il termine minimo di conservazione o la data di scadenza
    • le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego
    • il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1;
    • il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26
    • le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
    • per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
    • una dichiarazione nutrizionale

Tutte le indicazioni devono essere stampate in modo chiaro e leggibile; il carattere deve avere una dimensione non inferiore a 1,2 mm mentre nelle confezioni più piccole il carattere non deve essere inferiore a 0.9 mm.
Informazioni facoltative
Le informazioni fornite su base volontaria devono soddisfare i seguenti requisiti:
      • non inducono in errore il consumatore
      • non sono ambigue né confuse
      • si basano, se del caso, su dati scientifici pertinenti
      • non possono occupare lo spazio disponibile in etichetta per le informazioni obbligatorie

INFORMAZIONI ETICHETTE PRODOTTI ITTICI

 Il pesce è un alimento che deve essere sempre presente nella nostra dieta, perché possiede importanti proprietà per la nostra salute. Ecco quello che devi sapere quando acquisti del pesce o altri prodotti ittici:
      • oltre alla denominazione della specie
      • il metodo di produzione (pescato, pescato in acque dolci, allevato)
      • la zona di cattura, cioè l’area della Fao dove è stato pescato.
L’etichettatura dei prodotti ittici è stabilita dal Regolamento CE n. 104/2000, entrato in vigore il 1° gennaio 2002. Nel maggio 2013 è stato siglato un accordo tra la Commissione, il Parlamento e il Consiglio europei (accordo che gli Stati membri devono ratificare), che introduce l’obbligo di specificare:
      • il nome preciso del mare in cui è stato pescato
      • la data di scadenza (“da consumarsi entro il…”) anche per il pesce venduto sfuso, specificando se è stato scongelato
      • il nome commerciale
      • il nome scientifico
      • gli attrezzi utilizzati per la pesca (le reti a strascico danneggiano irrimediabilmente l’ambiente marino, mentre la pesca con le gabbie di mare è la più ecosostenibile).
Inoltre gli Stati membri devono pubblicare l'elenco delle denominazioni commerciali autorizzate sul loro territorio.
In pescheria l'etichetta può essere riportata sui cartellini espositivi; per il pesce confezionato, la stessa si trova sulla vaschetta di confezionamento. Queste disposizioni non si applicano ai piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente ai consumatori dai pescatori o dai produttori di acquicoltura.

Ricorda che...
      • Il pesce fresco si riconosce dagli occhi "vivi", dalla compattezza delle carni, dalla lucentezza delle scaglie, dalle branchie rosse
      • Sull'etichetta del pesce surgelato e congelato deve essere indicato il peso al netto dello strato di ghiaccio che copre il prodotto
      • Se acquisti in pescheria controlla bene l'etichetta sul prodotto o riportata sul cartellino espositivo; accanto al pesce fresco si può vendere anche pesce decongelato, ma questo va sempre indicato con la scritta "pesce decongelato da consumarsi entro 24 ore e da non ricongelare".
      • Una volta acquistato, devi subito eviscerare il pesce e conservarlo nella zona più fredda del frigorifero, per non più di 24 ore
      • Non consumare pesce e cefalopodi crudi o non completamente cotti, se non dopo averli congelati (Decreto Ministero salute 17 luglio 2013) per debellare la presenza di parassiti, come le larve di Anisakis, un verme nematode responsabile di parassitosi ed episodi anafilattici.
      • L'Anisakis, per esempio, è in grado di sopravvivere a trattamenti di affumicatura a freddo, a trattamenti di marinatura con basso tenore di sale e alle temperature di refrigerazione, ma viene ucciso da temperature superiori a 60°C per 10 minuti e dal congelamento. Si consiglia di acquistare già eviscerati i pesci più a rischio di infestazione, di cuocerli in modo completo e corretto e di marinare solo il prodotto precedentemente congelato (almeno 96 ore a -18°C, nei congelatori domestici con il contrassegno di 3 o più stelle). Quest'ultima raccomandazione deve essere chiaramente esposta dal venditore con un cartello visibile e scritta a caratteri leggibili, pena una sanzione amministrativa pecuniaria (da € 600 a € 3.500) da parte della Asl competente.

INFORMAZIONI ETICHETTATURA PRODOTTI CARNEI

 Carne bovina
L’etichettatura delle carni bovine è regolata dal Regolamento CE n. 1760/2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini. 
Dal macellaio o al supermercato le confezioni di carne bovina devono riportare le seguenti informazioni:
      • il numero o codice di identificazione del capo di bestiame
      • lo Stato in cui è nato
      • lo Stato in cui è stato allevato
      • lo Stato in cui è stato macellato.
Il numero di identificazione evidenzia il collegamento tra le carni macellate e l'animale o gli animali e la loro provenienza.
Se l'animale è nato, allevato e macellato in Italia si potrà avere una sola informazione "origine: Italia". 
Se l'animale proviene vivo da una nazione extraeuropea, troveremo scritto sull'etichetta "importato vivo nella CE" nel caso venga allevato e macellato all'interno dell'UE.
Se un animale è nato, allevato e macellato in un paese terzo l'etichetta deve obbligatoriamente riportare la scritta "macellato in (nome paese) - origine non CEE"
La confezione può riportare anche informazioni facoltative
      • la data di nascita e di macellazione
      • il tipo di stabulazione
      • l’allevamento di provenienza e altro.
Carne suina, ovina, caprina e volatili
A partire dal 13 dicembre 2014, il Regolamento (UE) 1169/2011 estende l'obbligo dell'origine anche alle carni suine, avicole, ovi-caprine e volatili. Il Regolamento obbliga, quindi, a riportare sulle confezioni l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni, secondo un preciso schema esplicativo pubblicato nel Regolamento di esecuzione n. 1337/2013.

INFORMAZIONI ETICHETTATURA UOVA

Con la denominazione commerciale "uova", non seguita da altra specificazione, devono intendersi esclusivamente le uova di gallina. E' importante conoscere la provenienza delle uova, il tipo di allevamento delle galline. 
Le norme per l'etichettatura delle uova sono in grado di fornire parecchie informazioni al consumatore.
Sul guscio
Le uova poste in vendita per uso alimentare dalla grande distribuzione presentano sul guscio alcune sequenze di lettere e numeri. Queste sequenze consentono di tracciare e rintracciare il prodotto permettendo di risalire all'allevamento e al tipo di allevamento, ottemperando così a precise norme comunitarie.
Le norme prevedono che i centri di imballaggio siano riconosciuti dalle Aziende sanitarie locali (ASL) e vengano identificati con un codice o numero MIPAAF apposto sulla confezione. Le prime cifre, le più importanti, risultano facilmente comprensibili al consumatore.
Facciamo un esempio: come si legge il codice 3 IT 001 RM 036 ?
1) Il primo numero indica il tipo di allevamento:
              • 0 = Uova da agricoltura biologica
              • 1 = Uova da allevamento all'aperto
              • 2 = Uova da allevamento a terra
              • 3 = Uova da allevamento in gabbie.2
2) Le prime 2 lettere indicano lo stato di produzione: IT= Italia, BE=Belgio, BG=Bulgaria e così via.
3) I successivi 3 numeri indicano il comune di ubicazione dell'allevamento secondo il codice ISTAT.
4) 2 lettere identificano la provincia in cui esso è ubicato; RM = provincia di Roma.
5) Le ultime 3 cifre indicano l’allevamento in cui la gallina ha deposto l'uovo.

Facoltativamente si possono trovare sotto l’etichettatura la data di deposizione o quella di scadenza.
Sulle confezioni
Anche sull'imballaggio deve essere riportato il codice distintivo del produttore, rilasciato dalla ASL competente per territorio. Oltre al codice le confezioni devono riportare:
      • la data di consumo preferibile
      • la categoria di qualità e di peso
      • il numero di uova confezionate
      • il nome e la ragione sociale o il marchio commerciale del centro di imballaggio
      • le modalità di conservazione.
Categorie di qualità
Le uova sono classificate dai centri d'imballaggio in due categorie di qualità:
      1. uova "A" (uova fresche), destinate al consumo umano
      2. uova "B", destinate alle industrie alimentari e non alimentari.
È previsto che i centri di imballaggio delle uova possono apporre sugli imballaggi la dicitura "Extra" o "Extra fresche", a condizione che sull'imballaggio stesso venga indicata in maniera visibile:
      • la data di deposizione (cioè quando la gallina ha fatto l'uovo)
      • il termine di 9 giorni dalla predetta data di deposizione.
La dicitura "Extra", per le uova della categoria "A" è utilizzabile fino al 7° giorno dall'imballaggio o al 9° giorno dalla deposizione; trascorso tale periodo le uova non possono più essere considerato "extra fresche", ma soltanto fresche (categoria A).
Categorie di peso
      • XL - grandissime: 73 g e più
      • - grandi: 63 g e più ma inferiori a 73 g
      • M - medie: 53 g e più ma inferiori a 63 g
      • - piccole: meno di 52 g.
Termine minimo di conservazione
La freschezza delle uova non è esplicitamente indicata, ma si può dedurre dal termine minimo di conservazione: tutte le uova infatti devono essere state deposte al massimo 28 giorni prima della data impressa sulla confezione.
Uova vendute sfuse
Nel caso di uova vendute sfuse o di uova originariamente contenute in un grande imballaggio, dovranno essere indicate in modo chiaro e ben visibile, con apposito cartello, le seguenti informazioni:
      • categoria di qualità
      • categoria di peso
      • numero distintivo del produttore
      • numero di identificazione del centro di imballaggio
      • data di durata minima
      • modalità di conservazione dopo l'acquisto.

 
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