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Il Decreto Legislativo n° 81 del 30/04/2008 (cosiddetto “Testo Unico sulla Sicurezza”) ha introdotto al Titolo VIII “Agenti Fisici” le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti da agenti fisici.

Nella fattispecie, il Capo II del Titolo medesimo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione a rumore.

Ai sensi del presente Capo è obbligo del datore di lavoro effettuare una valutazione del rischio rumore al fine di aggiornare il documento di valutazione dei rischi. Campo di applicazione della norma sono tutte le attività che possano esporre i lavoratori al rischio in oggetto.

In base a tale norma il Datore di Lavoro deve valutare il rischio rumore presente nell’attività e, se lo ritiene necessario, misurare i livelli di esposizione giornaliera (Lex,8h) ed i livelli massimi istantanei, detti di “picco” (Lpeak) a cui sono esposti i singoli lavoratori.

Rischio rumore: misurazione, valutazione, obblighi

La misurazione, che deve essere effettuata da personale adeguatamente qualificato con un particolare strumento detto fonometro, va ripetuta ad ogni modifica del processo produttivo (es. acquisto di nuovi macchinari) e, comunque, almeno ogni 4 anni.

    • Il valore del Lex, 8h è espresso in dB (A), cioè in decibel con un filtro di ponderazione “A”, che rappresenta con buona approssimazione il modo in cui l’orecchio umano percepisce il rumore.
    • Il Lex,8h è una media calcolata in base ai diversi livelli di rumorosità a cui è esposto il lavoratore nell’arco della giornata lavorativa nominale di 8 ore, definito dalla norma ISO n.1999 del 1990.
    • Il valore del Lpeak è espresso in dB ©, cioè in decibel con un filtro di ponderazione “C”, che rappresenta il modo più corretto di valutare rumori molto intensi ed a basse frequenze.
    • Il Lpeak è il massimo livello istantaneo registrato dal fonometro durante le misurazioni di rumore, definito anch’esso dalla norma ISO n. 1999 del 1990.

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008, la valutazione del rischio rumore è diventata parte integrante del documento di valutazione dei rischi sul lavoro e le verifiche ed i controlli fonometrici in tutti gli ambienti di lavoro devono ora essere effettuati ogniqualvolta vengano apportate modifiche al ciclo produttivo.

Soglie dB(A) per il Rischio rumore

La legge fissa un valore limite di esposizione e due valori di azione:

In adempimento alla legge il datore di lavoro deve eliminare i rischi alla fonte o ridurli al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione. La legge nel fissare tre soglie di rumore (80, 85 e 87 dBA ) permette di individuare quattro classi di esposizione al rumore per i lavoratori:

Valore medio giornaliero                           Rischio
    (LEQ/G) in dB(A)

       Minore di 80                                          Assente

       Tra 80 e 85                                             Lieve

       Tra 85 e 87                                         Consistente

    Al di sopra di 87                                         Grave

In relazione alle caratteristiche del luogo di lavoro ove si svolge l’attività ed a quelle proprie della stessa attività, le misure da attuare o prevedere sono le seguenti:

    • la valutazione del rischio per identificare i lavoratori esposti ed il luogo di lavoro interessato;
    • in relazione a quanto sopra, verrà considerata la possibilità di ridurre al minimo il numero di persone addette alle attività ove siano prevedibili livelli di rumore che possano superare gli 85 dBA. Tutto ciò, comunque, tenendo ben presente la necessità di distribuire razionalmente le risorse;
    • la valutazione è effettuata, a seconda dei casi, con riferimento ai dati di letteratura, a situazioni analoghe già considerate e note, ad eventuali misurazioni estemporanee o rilievi strumentali dei livelli di emissione sonora, al fine di giungere alla valutazione ed indicazione del livello di esposizione personale al rumore.
    • In sintesi il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione (80 dB(A)) vengano informati e formati in relazione:
    • alla natura dei rischi derivanti dall’esposizione a rumore;
    • alle misure adottate per ridurli al minimo;
    • ai dispositivi di protezione individuale e alle procedure per lavorare in sicurezza.

Il Datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione (85 dB (A)).

Rischio rumore e DVR
La sorveglianza viene effettuata periodicamente, normalmente una volta all’anno o con periodicità differente che viene decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di Valutazione dei Rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio.
L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può poi disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
La sorveglianza sanitaria è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiore di azione su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l’opportunità. La segnaletica è fissata invece a 85 dB (A).

Eco.Bi.Esse. S.r.l., vantando una consolidata esperienza nel campo della sicurezza sul lavoro, si propone come partner tecnico per assolvere agli obblighi di legge, effettuando i rilievi strumentali con personale tecnico qualificato e con strumentazioni certificate ed elaborando la successiva valutazione tecnica in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa vigente. Tali adempimento vengono assolti di concerto con il Datore di lavoro ed all’esito di idonei sopralluoghi e verifiche tecniche necessarie per predisporre le relazioni del caso da allegare, in ipotesi, al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

 
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