Obblighi e sanzioni Sicurezza Lavoro - Eco Bi Esse





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Sanzioni previste per inadempimenti in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro
 
 Per inadempimento dei propri compiti e obblighi, i soggetti responsabili o coinvolti nella sicurezza sul lavoro sono soggetti a delle sanzioni che variano a seconda del tipo di violazione.
Il D.lgs. 81/08 Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro prevede una serie di sanzioni nel caso in cui il datore di lavoro non rispetti le indicazioni fornite dalla normativa stessa, sulla formazione dei lavoratori, sulla salvaguardia della sicurezza sul lavoro e sulla medicina del lavoro.
Per il datore di lavoro, in particolare, il D.Lgs 81/08 pone in rilievo la sua responsabilità nel processo di valutazione dei rischi, prevedendo che in caso di omissione o incompleta valutazione dei rischi e del relativo documento può incorrere nell’obbligo di pagamento di un’ammenda di ammontare compreso tra 2.500 e 6.400 euro e nella detenzione da 3 a 6 mesi.
 
Obblighi di formazione per il Datore di Lavoro e lavoratori

    • Ogni lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente sulla sicurezza sul lavoro, in particolare riguardo ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza. In più vanno approfonditi i rischi relativi allo specifico ambiente di lavoro.
    • Durata e contenuti della formazione sono stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni.
    • La formazione deve avvenire nel momento in cui si stabilisce il rapporto di lavoro; quando si cambiano mansioni o quando vengono introdotte nuove attrezzature o tecnologie.
    • La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti va ripetuta periodicamente.
    • La formazione dei dirigenti e dei preposti deve essere adeguata e aggiornata, affinché ricevano competenze sui principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi, la definizione e individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. Tale formazione può essere effettuata anche presso organismi paritetici o presso le scuole edili o presso le associazioni sindacali.
    • I soggetti elencati nel comma 1 dell’art. 21 (componenti dell’impresa familiare, lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, coltivatori diretti, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, artigiani e i piccoli commercianti) hanno dei percorsi formativi appositi. Per i lavoratori che si occuperanno di prevenzione incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza sono previsti una formazione e un aggiornamento periodico specifici e adeguati. La formazione per l’RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) deve concernere anche i rischi specifici dell’ambiente in cui esercita il proprio ruolo, affinché abbia le giuste competenze per controllare e prevenire i rischi. Contenuti minimi dei corsi RLS: principi giuridici comunitari e nazionali; legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; definizione e individuazione dei fattori di rischio; valutazione dei rischi; individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima è di 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici in azienda. Il corso di aggiornamento ha una durata variabile tra le 4 e le 8 ore.
    • La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire in orario di lavoro e non deve comportare costi per i lavoratori.
    • Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori. Se i lavoratori sono immigrati è necessario un test preventivo per la verifica della comprensione e della conoscenza della lingua usata nel percorso formativo.
    • Le competenze acquisite vanno registrate nel libretto formativo del cittadino.

Qui di seguito inseriamo nel dettaglio le sanzioni previste:

Sanzioni riguardanti la sicurezza sul lavoro
VIOLAZIONI
SANZIONI
Valutare tutti i rischi presenti in azienda ed elaborare il DVR
Art. 17 comma 1 a) Dlgs 81/08 e s.m. e i.
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Nominare un RSPP
Art. 17 comma 1 b) Dlgs 81/08 e s.m. e i.
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Rielaborare il DVR in caso di modifiche, significative dal punto di vista della sicurezza, del processo produttivo e dell’organizzazione del lavoro
Art. 18, comma 1 z) Dlgs 81/08 e s.m. e i.
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro
Indire almeno una volta l’anno la Riunione Periodica Annuale, per aziende con più di 15 lavoratori
Art. 18, comma 1, v) e art. 35 comma 1, Dlgs 81/08 e s. m. e i.
Ammenda da 2.000 a 4.000 euro
Effettuare la valutazione dei rischi in collaborazione con l’RSPP e con il Medico Competente
Art. 29 comma 1 Dlgs 81/08 e s.m. e i.
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400euro
Consultare l’RLS prima di effettuare la valutazione dei rischi e redigere il DVR
Art. 29 comma 2 Dlgs 81/08 e s.m. e i.
Ammenda da 2.000 a 4.000 euro
In caso di appalto di lavori all’interno della propria azienda, controllare l’azienda appaltatrice acquisendone la documentazione necessaria
Art. 26, comma 1 a) Dlgs 81/08 e s.m. e i.
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
In caso di appalto di lavori all’interno della propria azienda fornire all’appaltatore le informazioni necessarie sui rischi esistenti
Art. 26, comma 1 b) Dlgs 81/08 e s.m. e i.
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro
Obbligo dei datori di lavoro committenti e appaltatori (o subappaltatori) di cooperare e coordinare gli interventi di prevenzione e protezione in relazione ai rischi presenti nella azienda in cui si effettuano i lavori in appalto
Art. 26, comma 2 a) e b) Dlgs 81/08 e s.m. e i.
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro
Redazione da parte del committente, in caso di appalto, del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), da allegare al contratto di appalto
Art. 26, comma 3 Dlgs 81/08 e s.m. e i.
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000
euro
Redazione da parte del datore di lavoro di un’impresa affidataria o di un’impresa esecutrice del Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere temporaneo o mobile
Art. 96 comma 1 g) Dlgs 81/08 e s.m. e i.
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro; in caso di rischi particolari arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 8.000 euro;

Sanzioni riguardanti la formazione dei lavoratori

VIOLAZIONI
SANZIONI
Obbligo di formazione per il datore di lavoro che assume il ruolo di RSPP
Art. 34, comma 2 Dlgs 81/08 e s.m. e i.

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Obbligo di informare i lavoratori sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro relativi all’attività svolta dall’azienda, sui nominativi degli addetti alle emergenze, sui nominativi dell’RSPP e del Medico Competente
Art. 36, comma 1 Dlgs 81/08 e s.m. e i.

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
Obbligo di informare ciascun lavoratore sui rischi specifici relativi all’attività che svolge, sui pericoli connessi all’uso delle sostanze chimiche, sulle misure di prevenzione e protezione adottate
Art. 36, comma 2 Dlgs 81/08 e s.m. e i.

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
Obbligo di formare in maniera adeguata ogni lavoratore in materia di sicurezza e salute
Art. 37, comma 1 Dlgs 81/08 e s.m. e i.
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
Obbligo per il datore di lavoro di fornire una formazione adeguata e specifica ai dirigenti e ai preposti aziendali
Art. 37, comma 7 Dlgs 81/08 e s.m. e i.

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
Obbligo per il datore di lavoro di formare in maniera adeguata e specifica gli addetti alla prevenzione antincendio e al primo soccorso
Art. 37, comma 9 Dlgs 81/08 e s.m. e i.

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
Obbligo per il datore di lavoro di formare in maniera adeguata e specifica l’RLS
Art. 37, comma 10 Dlgs 81/08 e s.m. e i.

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro

Sanzioni riguardanti la medicina del lavoro

VIOLAZIONI
SANZIONI
Nomina del medico competente
Art.18, comma 1 a) Dlgs 81/08 e s.m. e i.
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro
Obbligo di inviare i lavoratori alla visita medica
Art.18, comma 1 g) Dlgs 81/08 e s.m. e i.
Ammenda da 2.000 a 4.000 euro
Obbligo di informare il Medico Competente delle cessazioni dei rapporti di lavoro
Art. 18, comma 1 g)-bis Dlgs 81/08 e s.m. e i.
Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
Obbligo di vigilare affinché i lavoratori con obbligo di sorveglianza sanitaria non siano assegnati alla mansione specifica senza aver ricevuti il certificato di idoneità del Medico Competente
Art. 18, comma 1 bb) Dlgs 81/08 e s.m. e i.
Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro
Obbligo di sottoporre i lavoratori che si occupano di movimentazione manuale dei carichi alla sorveglianza sanitaria
Art.168, comma 2 d) Dlgs 81/08 e s.m. e i.
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Obbligo di provvedere affinché i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi di sicurezza siano conformi alla legge
Art. 64, comma 1 Dlgs 81/08 e s.m. e i.
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
 
 
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