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Addio alle oliere in bar, ristoranti, mense e pizzerieDal 25/11/14, con l’entrata in vigore della Legge 30 Ottobre 2014 n. 161, avente come oggetto: “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis.”, le oliere messe a disposizione dei consumatori negli esercizi di somministrazione (bar, mense, ristoranti e pizzerie ) dovranno obbligatoriamente essere dotate di tappo anti rabbocco e non sarà più consentito l’utilizzo di oliere anonime o di bottiglie prive del sistema di protezione, pena pesanti sanzioni.Questo obbligo è previsto dall’articolo 18, comma 1, della L. 161/14, che sostituisce l’articolo 7, comma 2, della legge Mongiello con il seguente testo:” Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta”.E’ da evidenziare che la legge 161/14 non ha modificato solo il comma 2, della Legge Mongiello, ma ha provveduto anche a modificare diversi altri articoli e commi.Di seguito le principali modifiche apportate alla legge di particolare interesse per gli addetti ai controlli:Art. 1. Modalità per l’indicazione di origine
Art. 4. Divieto di pratiche commerciali ingannevoli
Art. 7. Termine minimo di conservazione e resentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi