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Addio alle oliere in bar, ristoranti, mense e pizzerie

Dal 25/11/14, con l’entrata in vigore della Legge 30 Ottobre 2014 n. 161, avente come oggetto: “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis.”, le oliere messe a disposizione dei consumatori negli esercizi di somministrazione (bar, mense, ristoranti e pizzerie ) dovranno obbligatoriamente essere dotate di tappo anti rabbocco e non sarà più consentito l’utilizzo di oliere anonime o di bottiglie prive del sistema di protezione, pena pesanti sanzioni.

Questo obbligo è previsto dall’articolo 18, comma 1, della L. 161/14, che sostituisce l’articolo 7, comma 2, della legge Mongiello con il seguente testo:

Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta”.

E’ da evidenziare che la legge 161/14 non ha modificato solo il comma 2, della Legge Mongiello, ma ha provveduto anche a modificare diversi altri articoli e commi.

Di seguito le principali modifiche apportate alla legge di particolare interesse per gli addetti ai controlli:

Art. 1. Modalità per l’indicazione di origine

    1. L’indicazione dell’origine degli oli di oliva vergini prevista all’articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n.12 del 16 gennaio 2010, deve figurare in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del recipiente, in modo da  essere distinguibile dalle altre indicazioni e dagli altri segni grafici.
    2. L’indicazione dell’origine di cui al comma 1 e’ stampata sul recipiente o sull’etichetta ad esso apposta, in caratteri la cui parte mediana e’ pari o superiore a 1,2 mm, ed in modo da assicurare un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.
    3. In deroga al comma 2, i caratteri di cui al medesimo comma possono essere stampati in dimensioni uguali a quelli della denominazione di vendita dell’olio di oliva  vergine, nel  medesimo campo visivo e nella medesima rilevanza cromatica.
    4. L’indicazione dell’origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell’Unione europea o di un Paese terzo, conforme all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere stampata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo e con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita.”

Art. 4. Divieto di pratiche commerciali ingannevoli

    1. Una pratica commerciale e’ ingannevole, in conformità agli articoli 21 e seguenti del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, quando contiene  indicazioni che, anche attraverso diciture, immagini e simboli grafici, evocano una specifica zona geografica di origine degli oli vergini di oliva non corrispondente alla effettiva origine  territoriale delle olive.
    2. E’ altresi’ ingannevole la pratica commerciale che, omettendo indicazioni rilevanti circa la zona geografica di origine degli oli di oliva vergini, puo’ ingenerare la convinzione che le olive utilizzate siano di provenienza territoriale diversa da quella effettiva.
    3. E’ ingannevole attribuire valutazioni organolettiche agli oli di oliva diversi dagli oli extravergini o vergini e comunque indicare attributi positivi non previsti dall’allegato XII in materia di  valutazione organolettica dell’olio di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE)  n.2568/91 della Commissione dell’11 luglio 1991, e successive modificazioni.”

Art.   7. Termine minimo di conservazione e resentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi

    1. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di trattamento non può essere superiore  a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento e va indicato con la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro» seguita dalla data.
    2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta.
    3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto.


 
 
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